(Pubblicata   nel   Bollettino   ufficiale   della  Regione  autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'8 ottobre 2008)
                            IL PRESIDENTE

   Visto  l'art.  4,  comma  69,  della legge regionale n. 23 gennaio
2007,  n.  1  (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale la regione
sostiene  progetti che prevedono azioni a favore di persone a rischio
di  esclusione  sociale  nonche'  di persone detenute ed ex detenute,
presentati  da enti locali e altri soggetti pubblici e privati per le
finalita'  previste  dagli  artt.  44,  comma 2, lettere d), e), i) e
dagli  artt.  50  e  51  della legge regionale n. 31 marzo 2006, n. 6
(Sistema  integrato  di  interventi  e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
   Visto,  altresi',  il  comma  70  del  citato  art.  4 della legge
regionale n. 1/2007, il quale dispone che le modalita' e i criteri di
finanziamento siano definiti con regolamento regionale;
   Atteso  che  il  comma  71  del  medesimo art. 4, pur abrogando il
regime regolamentare previgente, fa salve e conferma le finalita' del
progetto pilota a suo tempo emanato per fronteggiare le problematiche
in  questione,  in attuazione del Piano socio-assistenziale regionale
di  cui  alla  legge  regionale  n.  19  maggio  1988,  n.  33 (Piano
socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008,
n. 1913;
                              Decreta:
   1. E' emanato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti
di  progetti  a  favore  di  persone a rischio di esclusione sociale,
nonche'  detenute  ed  ex  detenute presentati da enti locali e altri
soggetti  pubblici e privati, ai sensi dell'art. 4, commi 69-74 della
legge  regionale  n. 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e
successive  modifiche e integrazioni», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO